Art. 1.

      1. Nelle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria di distribuzione di carburante è prevista l'installazione di casseforti di servizio esterne e temporizzate, al fine di consentire agli addetti all'erogazione di non detenere personalmente banconote di grosso taglio.
      2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è prevista altresì l'installazione di casseforti con apertura all'esterno al fine di consentire il prelievo da parte di istituti specializzati che hanno cura del conseguente trasporto nelle banche. Gli interventi di cui al presente comma sono di competenza del titolare dell'autorizzazione per gli impianti di rete ordinaria e del titolare della concessione per gli impianti della rete autostradale.